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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 14878 del 16/07/2015 (Rv. 636056 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Attività di lavoro autonomo - Applicazione d'imposta - Presupposti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636056-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In base all'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicché non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte "extra moenia" presso strutture sanitarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. NaN CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1 com. NaN

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)