Sez. 5, Sentenza n. 22468 del 04/11/2015 (Rv. 637063 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità al libero professionista - Presupposto - Autonoma organizzazione "esterna" - Necessità - Assenza di direttive e condizionamenti - Insufficienza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'Irap, in base all'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, presupposto dell'imposta è la sussistenza di un'autonoma struttura organizzativa "esterna" che ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l'assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)