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Sez. L, Sentenza n. 9003 del 21/08/1991 (Rv. 473591 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere | Principio dell'omnicomprensività - Carattere generale - Esclusione - Conseguenze nel settore dell'industria - Rilevanza nel calcolo delle competenze indirette - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina collettiva per i dipendenti delle aziende alimentari in ordine al calcolo dell'indennità di maneggio denaro nella retribuzione per il periodo feriale.
Stato
decisa il 1991-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473591-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere

Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione del lavoratore subordinato non costituisce una prescrizione di carattere generale, ma trova applicazione solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva; esso deve ritenersi operante al fine della determinazione della base di calcolo della tredicesima mensilità nel settore dell'industria, atteso che l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, prevede come calcolo la retribuzione globale di fatto; per altri istituti, come la retribuzione per il periodo di ferie o altre indennità a pagamento differito, la base di calcolo resta rimessa all'autonomia negoziale e spetta al giudice del merito interpretare le clausole dei contratti al fine di stabilire se la volontà delle parti abbia fatto riferimento alla retribuzione globale di fatto ovvero a nozioni non omnicomprensive. (Nella specie la sentenza dei giudici del merito, confermata dalla S.C., ha rilevato che in base alla disciplina collettiva per i dipendenti delle aziende alimentari spettava ai lavoratori durante il periodo di ferie la normale retribuzione di fatto, comprensiva di ogni compenso retributivo e quindi anche della indennità di maneggio danaro prevista dal CCNL 27 ottobre 1977 e dai protocolli aggiuntivi 31 maggio 1980 e 31 luglio 1983).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946, DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1977

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)