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Sez. L, Sentenza n. 19772 del 14/09/2009 (Rv. 610209 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione tributi - Passaggio alle dipendenze del concessionario subentrante - Responsabilità del concessionario successivo per i debiti del precedente concessionario nei confronti dei dipendenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610209-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, in caso di subentro del nuovo concessionario, al precedente si applica l'art. 23 del d.P.R. n. 43 del 1988 che garantisce ai dipendenti transitati al concessionario subentrante solo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e, quindi, l'anzianità di servizio maturata, e non l'art. 122 dello stesso decreto che disciplina, in sede di prima applicazione del decreto, la diversa ipotesi del passaggio dei dipendenti delle soppresse esattorie ai concessionari, garantendo la conservazione dell'anzianità di servizio ed il precedente inquadramento e trattamento economico. Ne consegue che, alla stregua del menzionato art. 23, non sussiste di per sé la responsabilità del concessionario successivo per i debiti di un precedente concessionario nei confronti dei propri dipendenti, nella specie, per differenze retributive.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 23, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)