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Sez. L, Sentenza n. 5789 del 11/06/1999 (Rv. 527325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - Estinzione del giudizio relativo alla cd. cristallizzazione ed agli accessori - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527325-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il senso complessivo della disciplina dettata dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (che ha sostituito ed autenticamente interpretato i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662) si compendia in una presa d'atto dei diritti scaturenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con la conseguente introduzione di norme intese a regolarne la soddisfazione e a deflazionare il contenzioso in atto. Ne consegue che la previsione di estinzione non opera in tutti i casi in cui si pongano questioni pregiudiziali o preliminari la cui soluzione comporti una decisione in ordine alla spettanza o non del diritto alle prestazioni di cui alle sentenze della Corte Costituzionali citate; per quanto riguarda in particolare il diritto alla cd. cristallizzazione, la previsione di estinzione opera (in relazione sia alle conseguenti differenze pensionistiche, sia agli accessori) solo se la questione dibattuta verta sulla esistenza del requisito reddituale, mentre รจ inapplicabile ove sia in discussione il diritto stesso alla cristallizzazione, come nel caso in cui l'Inps sostenga che a seguito della decadenza dal diritto a pretendere l'integrazione al minimo sulla seconda pensione venga travolto anche il diritto ad ottenerne la cristallizzazione per il periodo successivo al 30 settembre 1983.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)