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Sez. L, Sentenza n. 11303 del 30/07/2002 (Rv. 556446 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Estinzione del giudizio relativo alla cosiddetta cristallizzazione ed agli accessori - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556446-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n.448 subordina l'estinzione della causa alla duplice condizione della pendenza del giudizio al primo gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'art. 83 della medesima) e della sua inerenza alle questioni "di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996, n. 662".Quest'ultima condizione è riferibile, oltre che alla questione della spettanza e della misura degli accessori, anche alla questione concernente l'esistenza del diritto alla cristallizzazione in caso di titolarità di due o più pensioni (derivante dalla applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994) per ragioni relative all'accertamento del requisito reddituale.Siffatta ipotesi ricorre in sede di legittimità sia quando venga contestato l'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza o meno di tale requisito alla stregua della citata sentenza n.240 del 1994, sia quando - incontestato o incontestabile il diritto alla integrazione al minimo - detto accertamento, pur doveroso in difetto di preclusioni processuali al riguardo, sia stato omesso dal giudice del merito, per aver questi escluso il diritto alla "cristallizzazione".

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)