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Sez. 1, Sentenza n. 7340 del 05/07/1993 (Rv. 483012 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere | Enti ospedalieri - Soppressione - Beni di detti enti - Trasferimento al patrimonio del Comune - Conseguenze - Domande relative alla indennità di esproprio - Comuni - Legittimazione passiva - Spettanza.
Stato
decisa il 1993-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483012-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere

A seguito della soppressione degli enti ospedalieri, secondo la disciplina della legge nazionale n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario, e delle leggi regionali emanate in applicazione di essa, i beni di detti enti restano trasferiti al patrimonio del Comune (o anche dell'Associazione fra Comuni, come stabilito, per la Regione Lombardia, dalle leggi locali 5 aprile 1980, n. 35 e 31 dicembre 1980, n. 106, che configurano l'associazione stessa come un apposito ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in favore del quale, in luogo dei singoli Comuni associati, è direttamente disposto il detto trasferimento) nel cui ambito territoriale sono collocati, estendendosi il trasferimento stesso non solo alla proprietà, ma anche a tutti i rapporti giuridici che direttamente la riguardano o la presuppongono, come i rapporti di debito, ivi compresi quelli dell'indennità di esproprio, con la conseguenza che sono solo tali enti locali i soggetti passivamente legittimati rispetto alle domande intese a far valere siffatti rapporti debitori, mentre alle U.S.L. fanno capo esclusivamente le attività di gestione ed i rapporti con il personale da esse dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/04/1980 num. 35, Legge Reg. Lombardia 31/12/1980 num. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)