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Sez. 1, Sentenza n. 2342 del 10/03/1994 (Rv. 485651 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - In genere | Regione Lombardia - Associazione di Comuni per l'espletamento dei servizi socio-sanitari - Costituzione - Funzioni - Risarcimento del danno da occupazione illegittima di un fondo - Giudizio promosso da un privato nei confronti di un ente ospedaliero - Interruzione per la soppressione dell'ente - Riassunzione nei confronti della U.S.L. operante nell'ambito territoriale della suindicata - Associazione - Validità.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485651-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - In genere

Nella Regione Lombardia, ogni qualvolta alla stregua della previsione delle leggi regionali n. 35 e 39 del 1980 si costituisca un'Associazione di Comuni per l'espletamento dei servizi socio- sanitari, questa Associazione - che svolge non solo le funzioni gestionali proprie della U.S.L., ma anche quelle spettanti ai singoli Comuni (senza che residui in questi la titolarità dei beni e dei rapporti giuridici) - è l'unico centro d'imputazione della attività di assistenza socio-sanitaria e rappresenta una aggregazione amministrativa territoriale che si immedesima con la U.S.L. operante nel corrispondente ambito territoriale, potendosi individuare solo con riferimento a questa ed esprimere attraverso gli organi tipici della U.S.L. medesima. Pertanto, il giudizio di risarcimento del danno da occupazione illegittima di un fondo, promosso da un privato nei confronti di un ente ospedaliero, interrotto per la soppressione dell'ente a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, deve ritenersi validamente riassunto nei confronti della U.S.L. (in persona del Presidente del Comitato di gestione) operante nell'ambito territoriale dell'indicata Associazione, essendo irrilevante individuare una legittimazione della U.S.L. contrapposta a quella dell'Associazione, stante la descritta immedesimazione tra queste due entità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/04/1980 num. 35, Legge Reg. Lombardia 11/04/1980 num. 39, Legge Reg. Lombardia 31/12/1980 num. 106, Legge Reg. Lombardia 12/08/1986 num. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)