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Sez. 1, Sentenza n. 5552 del 09/04/2003 (Rv. 562004 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Fallimento del concedente - Effetti sul contratto - Disciplina applicabile - Permanenza del vincolo contrattuale, ex art. 73 legge fall. - Esclusione - Facoltà del curatore di scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, ex art. 72 legge fall. - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562004-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e con riguardo al contratto di leasing cosiddetto traslativo, nel caso di fallimento del concedente trova applicazione l'art. 72, quarto comma, della legge fallimentare, che prevede, per l'ipotesi in cui - nel caso di fallimento del venditore - la cosa venduta non sia passata in proprietà del compratore, la facoltà del curatore di scelta tra l'esecuzione del contratto ed il suo scioglimento, e non già l'art. 73, secondo comma, della legge medesima, secondo il quale, nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà, il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto. Il citato art. 72, quarto comma, legge fall., deve, infatti, ritenersi norma di carattere generale, applicabile a tutti i contratti di scambio in cui il trasferimento della proprietà si verifica in un momento successivo a quello della formazione del consenso, e rispetto alla quale l'art. 73, secondo comma, si pone quale regola eccezionale (dettata dal legislatore a maggior tutela dell'acquirente), come tale di stretta interpretazione. Del resto, pur essendo riscontrabili alcune analogie tra il contratto di vendita con riserva di proprietà ed il contratto di leasing traslativo, va rilevato che, mentre nel primo (avente effetti reali) il trasferimento della proprietà, già consensualmente deciso, si verifica del tutto automaticamente con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, nel leasing traslativo (avente effetti obbligatori) il perfezionamento dell'effetto traslativo è rimesso ad un evento futuro ed incerto, conseguente ad una manifestazione unilaterale di volontà del conduttore, con la conseguenza, in tema di fallimento, che, mentre nel primo caso è certo che il bene, alla scadenza del periodo di rateazione, non farà più parte della massa attiva fallimentare, nella ipotesi di leasing traslativo non è dato sapere se il bene resterà o meno acquisito alla massa, dipendendo tale evento dall'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)