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Sez. L, Sentenza n. 3200 del 02/04/1987 (Rv. 452266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER IL LAVORO FESTIVO EX CCNL 12 MARZO 1980 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
Stato
decisa il 1987-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER IL LAVORO FESTIVO EX CCNL 12 MARZO 1980 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, effettuata dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi e conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva considerato la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro festivo dall'art. 11, sesto comma, del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 come diretta a compensare soltanto la maggiore penosità della prestazione effettuata - secondo il sistema di turnazione cosiddetto del 5+1 - nei giorni destinati alle festività ed al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore dopo i cinque giorni continuativi di lavoro, dovendo invece l'eventuale straordinarietà - in quanto eccedente il normale orario settimanale - del lavoro prestato nei giorni festivi o considerati tali essere compensata con la maggiorazione aggiuntiva di cui al quinto comma della medesima norma contrattuale). (Conf 5892/85, mass n 443063; (Conf 3426/85, mass n 441084).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)