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Sez. 2, Sentenza n. 5958 del 14/12/1978 (Rv. 395789 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - APPLICABILITA - DOMANDA GIUDIZIALE - CAUSA DI INTERRUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395789-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - APPLICABILITA - DOMANDA GIUDIZIALE - CAUSA DI INTERRUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La regola di cui all'art 1073 cod civ, secondo cui la servitu si estingue per prescrizione per non uso, costituisce applicazione del principio generale stabilito dall'art 2934 cod civ, con la conseguenza che in materia di Estinzione della servitu per non uso trovano applicazione anche le norme relative alla sospensione ed alla interruzione. Pertanto, il ventennio di non uso, necessario alla prescrizione della servitu, ben puo essere interrotto, ai sensi dell'art 2943 cod civ, dalla domanda giudiziale, quando essa si presenti come mezzo necessario per rimuovere l'ostacolo che impedisce al titolare della servitu l'attuazione del potere sulla cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)