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Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 05/07/2013 (Rv. 627094 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE | |Interruzione del termine ventennale ex art. 1073 cod. civ. - Atto stragiudiziale di costituzione in mora o diffida - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627094-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE

In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l'interruzione del termine ventennale stabilito dall'art. 1073 cod. civ., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)