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Sez. 1, Sentenza n. 12578 del 22/11/1991 (Rv. 474743 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti | Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione alla parte contumace - Obbligo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474743-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti

Il consulente tecnico di ufficio non è tenuto ad avvertire la parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)