Sez. 1, Sentenza n. 3097 del 19/11/1973 (Rv. 366857 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL PRETORE - CONTROLLO DELLA VALIDITA FORMALE DELL'ORDINANZA - PRIORITA - SUCCESSIVA INDAGINE SULLA VALIDITA SOSTANZIALE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL PRETORE - CONTROLLO DELLA VALIDITA FORMALE DELL'ORDINANZA - PRIORITA - SUCCESSIVA INDAGINE SULLA VALIDITA SOSTANZIALE.*
In Sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento per contravvenzione depenalizzata, il pretore deve controllare la sussistenza dei requisiti per la validita formale dell'ordinanza prefettizia, compreso quello della motivazione in ordine all'esistenza e qualificazione della violazione e alla misura della sanzione e, successivamente, in caso di riconosciuta validita formale di detta ordinanza, deve accertarne i presupposti di fatto e, cioe, la validita sostanziale, all'uopo ricorrendo anche ad una eventuale attivita istruttoria. (V 1646/72, mass n 358484).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)