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Sez. U, Sentenza n. 1646 del 24/05/1972 (Rv. 358484 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA PREFETTIZIA PER IL PAGAMENTO DI SOMME COSTITUENTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI DEPENALIZZATE DEL CODICE STRADALE - OBBLIGHI DEL PRETORE - CONTROLLO DELLA VALIDITA FORMALE E SOSTANZIALE DELL'ORDINANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358484-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA PREFETTIZIA PER IL PAGAMENTO DI SOMME COSTITUENTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI DEPENALIZZATE DEL CODICE STRADALE - OBBLIGHI DEL PRETORE - CONTROLLO DELLA VALIDITA FORMALE E SOSTANZIALE DELL'ORDINANZA.*

In caso di proposizione dell'Azione prevista dal quarto comma dello art 9 della legge n 317 del 1967 (opposizione all'ordinanza-ingiunzione del prefetto per il pagamento di somme costituenti la sanzione amministrativa per violazioni depenalizzate del codice della strada), il pretore non ha il compito di accertare autonomamente i fatti costitutivi della violazione attribuita al privato, ma deve limitarsi a controllare la validita dell'ordinanza prefettizia, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, al fine della sua eventuale disapplicazione.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)