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Sez. 6, Sentenza n. 2911 del 10/07/1995 Cc. (dep. 02/09/1995) Rv. 203186 - 01

Sentenza - Condanna - Spese processuali | Condanna dell'imputato in base al principio di soccombenza - Applicabilità del principio a provvedimenti diversi - Esclusione - Misure cautelari - Rigetto dell'appello o dell'istanza di riesame proposti dall'imputato - Possibilità di condanna alle spese - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203186-01

Sentenza - Condanna - Spese processuali

La condanna al pagamento delle spese del procedimento può essere inflitta dal Giudice all'imputato, in base al principio della soccombenza, soltanto con il provvedimento (sentenza e non ordinanza) con cui si definisce un grado del procedimento - Conseguentemente, in difetto di specifiche disposizioni di legge relative al giudizio cautelare, deve escludersi che il rigetto dell'appello o della istanza di riesame proposta dall'imputato, comporti condanna dello stesso alle spese dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 535 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)