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Sez. 2, Sentenza n. 35469 del 12/07/2007 Cc. (dep. 24/09/2007) Rv. 237803 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME | Inammissibilità della richiesta di riesame - Ordine di restituzione delle cose sequestrate per ragioni diverse, pregiudiziali e di rito, rilevate dal tribunale del riesame - Condanna alle spese del ricorrente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237803-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME

Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame l'illegittimità del sequestro sia accertata per motivi diversi, pregiudiziali e di rito, rispetto alle censure formulate con la richiesta di riesame dichiarata inammissibile. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, oltre che l'assoluta mancanza di motivazione sulla fattispecie criminosa, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria e pertanto inefficace per mancata convalida da parte del P.M., con conseguente diritto dell'interessato di ottenere la restituzione dei beni in sequestro, seppure la sua richiesta di riesame fosse inammissibile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)