Sez. 3, Sentenza n. 794 del 20/03/1973 (Rv. 363047 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TEMPESTIVITA - ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TEMPESTIVITA - ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE.*
L'Onere della prova di aver denunziato al venditore i vizi della cosa venduta entro otto giorni dalla scoperta incombe al compratore, in quanto tale denunzia costituisce una condizione necessaria per lo Esercizio dell'Azione, la cui esistenza deve essere dimostrata da chi agisce, per ottenere l'attuazione della legge in suo favore, con la redibitoria o la quanti minoris.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)