diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2677 del 24/07/1968 (Rv. 335221 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DICHIARAZIONE DI VOLERSENE AVVALERE DIRETTA ALL'INADEMPIENTE - NECESSITA - .*
Stato
decisa il 1968-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335221-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DICHIARAZIONE DI VOLERSENE AVVALERE DIRETTA ALL'INADEMPIENTE - NECESSITA - .*

Ai sensi dell'art. 1456 capoverso cod. civ., la parte che intende valersi della clausola risolutiva, inserita in un contratto, deve farne dichiarazione all'altra parte. La clausola risolutiva espressa invero, non opera automaticamente per effetto dell'inadempienza in atto, ma richiede che con l'inadempimento in atto concorra la dichiarazione della parte che intende avvalersene e che e titolare di un diritto potestativo. Tale dichiarazione, come fatto costitutivo della risoluzione del negozio, deve essere diretta dal soggetto adempiente a quello inadempiente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)