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Sez. 3, Sentenza n. 578 del 01/03/1974 (Rv. 368353 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OPERATIVITA - CONDIZIONI - OMESSA DICHIARAZIONE DI PARTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1974-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368353-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OPERATIVITA - CONDIZIONI - OMESSA DICHIARAZIONE DI PARTE - CONSEGUENZE.*

L'operativita della clausola risolutiva espressa e condizionata necessariamente dall'emissione della dichiarazione della parte di volersene avvalere, la quale e indispensabile non soltanto per determinare lo effetto finale e principale della risoluzione di diritto del rapporto sostanziale, ma anche per produrre l'altro effetto di precludere al giudice ogni valutazione circa l'entita dell'inadempimento; con la conseguenza che, ove la parte che chiede la risoluzione non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, il giudice deve procedere alla valutazione della gravita dell'inadempimento previsto dalla clausola rimasta inoperante. (V 3543'68, mass n 336718; 2677'68, mass n 335221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)