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Sez. 3, Sentenza n. 381 del 22/11/2019 Cc. (dep. 09/01/2020) Rv. 278278 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Art. 31, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Notifica dell’ingiunzione alla rimozione o alla demolizione al proprietario del bene – Immobile edificato da una società cooperativa – Notifica al socio assegnatario di una porzione dell’immobile – Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278278-01

EDILIZIA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di realizzazione di un manufatto abusivo da parte di una società cooperativa, l'ingiunzione alla rimozione o alla demolizione non deve essere notificata al socio della cooperativa, che è il mero assegnatario, per delibera della cooperativa medesima, di una porzione dell'immobile abusivo, dovendo escludersi che rivesta la qualità di proprietario, in quanto l'atto di assegnazione ha una mera rilevanza interna e non esplica alcun effetto traslativo della proprietà.(Fattispecie di ritenuta inidoneità della domanda di condono, presentata solo successivamente all'intervenuto passaggio dell'immobile in proprietà del Comune, e di conseguente legittimità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)