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Sez. 3, Sentenza n. 254 del 07/10/2014 Cc. (dep. 08/01/2015) Rv. 261789 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Obbligo per il P.M. di notificare l'ingiunzione anche al difensore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261789-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di reati edilizi, l'ingiunzione a demolire, conseguente all'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380 del 2001, non deve essere notificata dal pubblico ministero al difensore, ma esclusivamente al condannato, essendo preordinata a consentirgli lo spontaneo adempimento dell'obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)