Sez. L, Sentenza n. 28657 del 07/11/2024 (Rv. 672689-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo parziale - Disciplina di cui agli artt. 4-12 d.lgs. n. 81 del 2015 - Collocazione temporale della prestazione - Determinazione convenzionale - Necessità - Assenza di clausole elastiche - Modifica unilaterale del datore di lavoro - Inadempimento datoriale - Sussistenza - Incompatibilità con le minorazioni del lavoratore disabile assunto ex lege n. 68 del 1999 - Idoneità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Anche nella vigenza della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui agli artt. 4-12 del d.lgs. n. 81 del 2015, la modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione lavorativa pattuita nel contratto di lavoro part-time, in ragione della sua necessaria determinazione convenzionale ed in assenza di clausole elastiche, costituisce inadempimento contrattuale, a maggior ragione per i lavoratori assunti ai sensi della l. n. 68 del 1999, potendo tale modifica risultare incompatibile con le loro minorazioni e conseguenti peculiari esigenze di recupero delle energie psico-fisiche.
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)