diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 30093 del 30/10/2023 (Rv. 669121 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Orario di lavoro part-time - Modifica datoriale - Mancata accettazione del dipendente - Licenziamento fondato sul rifiuto - Illegittimità - Impossibilità di utilizzo della prestazione - Recesso datoriale - Legittimità - Oneri probatori.
Stato
decisa il 2023-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669121-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

È illegittimo il licenziamento fondato sulla mancata accettazione, da parte del dipendente, della modifica datoriale dell'orario di lavoro part-time, mentre, è legittimo quello irrogato a cagione dell'impossibilità di utilizzo della prestazione oraria precedente per effettive esigenze economico-organizzative dell'impresa, con onere, per il datore di lavoro, di dimostrare altresì che non sussistono altre alternative orarie o soluzioni occupazionali rispetto a quelle prospettate al lavoratore.

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)