diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 777 del 23/01/2002 (Rv. 551795 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie relative a concessioni di pubblico servizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Disciplina ex art. 33 D.Lgs. 80/98 - Inapplicabilità ex sentenza n. 292/2000 della Corte costituzionale - Disciplina ex art. 7 legge 205/200 - Inapplicabilità "ratione temporis".
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551795-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - la controversia che abbia ad oggetto pretese patrimoniali nei confronti della P.A. per il soddisfacimento di ragioni creditorie attinenti a corrispettivi e rimborsi relativi ad un pubblico servizio. Deve, difatti, ritenersi ininfluente, "in subiecta materia", tanto la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292 del 2000, quanto quella (re)introdotta dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato -, norma entrata in vigore il 10 agosto 2000, successivamente alla proposizione della domanda, e, quindi, non rilevante, ex art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2001 num. 205 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)