Sez. U, Ordinanza n. 14911 del 22/10/2002 (Rv. 558024 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Edilizia popolare ed economica - Concessione del diritto di superficie per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare - Pagamento del corrispettivo - Relative controversie (proposte dinanzi all'AGO in epoca successiva al 30 giugno 1998, ma prima del 10 agosto 2000) - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Innovazioni in tema di riparto di giurisdizione introdotte dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 7 legge n. 205 del 2000 - Influenza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La deliberazione del Comune di concedere, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, e la relativa convenzione attuativa, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono tra concedente e concessionario un rapporto unitario. Pertanto la controversia nella quale, senza che sia posto in questione il rapporto di concessione, si discuta del pagamento del corrispettivo da parte del concessionario (o dei soggetti sui quali il relativo obbligo sia stato trasferito) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; giurisdizione che sussiste anche quando l'ente pubblico territoriale, nel quadro del citato art. 35, undicesimo comma, ponga in essere un atto traslativo della proprietà verso un corrispettivo per la cui determinazione la stessa norma indica i criteri. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dinanzi al giudice ordinario nell'ottobre 1999, avendo le S.U. ritenuto ininfluente, "in subiecta materia", tanto la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292 del 2000, quanto quella (re)introdotta, con effetto dal 10 agosto 2000, dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché priva di efficacia retroattiva, e quindi di attitudine a regolare la giurisdizione rispetto a processi iniziati anteriormente alla sua entrata in vigore e pendenti dinanzi al giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)