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Sez. 6, Sentenza n. 8453 del 23/05/1985 Ud. (dep. 02/10/1985) Rv. 170539 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER DIVERSITÀ DI DISCIPLINA TRA CONCORSO MATERIALE DI REATI E REATO CONTINUATO E TRA AMNISTIA E PRESCRIZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170539-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER DIVERSITÀ DI DISCIPLINA TRA CONCORSO MATERIALE DI REATI E REATO CONTINUATO E TRA AMNISTIA E PRESCRIZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma primo, cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorre per il reato continuato dal giorno in cui è cessata la continuazione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla diversa disciplina vigente ai fini della Determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione in caso di concorso materiale di reati e in relazione alla possibilità di scindere i singoli reati unificati dal vincolo della continuazione ai fini dell'applicazione dell'amnistia. Invero non appare arbitraria e priva di ragionevolezza la diversità di disciplina, ai fini della Determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, fra concorso materiale di reati e reato continuato. Nel primo caso si tratta di reati autonomi che si presentano come fatti singolarmente del tutto conclusi per cui il termine prescrizionale non può non incominciare a decorrere dal momento consumativo di ogni episodio criminoso, mentre nel secondo caso l'unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona nei singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico, cosicché il termine prescrizionale comincia a decorrere solo dal momento in cui tutto il complesso iter criminoso è stato portato a compimento. Inoltre non è illogica la differenza di disciplina in relazione al reato continuato fra prescrizione e amnistia perché la possibilità di scissione dei singoli reati unificati dal vincolo della continuazione ai fini della applicazione dell'amnistia trova ragione nel fatto che, per la applicazione del beneficio, nessun rilievo può avere il fatto che i singoli reati siano unificati dall'unicità del disegno criminoso. (la Corte costituzionale con sentenza 254 del 4 novembre 1985 ha ritenuto la legittimità dell'art. 158, comma primo cod. pen.). (Conf mass n 158057; (Conf mass n 112838).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)