Sez. 3, Sentenza n. 2613 del 19/01/1983 Ud. (dep. 24/03/1983) Rv. 158057 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DEL REATO CONTINUATO - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DEL REATO CONTINUATO - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 cod. pen. in riferimento al principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 cost.. Invero, la norma secondo la quale il termine della prescrizione decorre per il reato continuato dalla data di cessazione della continuazione è fondata sul principio per cui la prescrizione dei vari reati che compongono la continuazione non può logicamente avere inizio finché sussista e sia ancora in corso l'attività determinata dall'unicità del disegno criminoso. (V mass n 151241; (V mass n 151242, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)