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Sez. 5, Sentenza n. 17239 del 14/03/2025 Cc. (dep. 07/05/2025) Rv. 288136-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato ante-riforma "Cartabia" - Giudizio cartolare non partecipato di appello introdotto nella vigenza della precedente disciplina - Termine per proporre ricorso per cassazione - Applicabilità dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288136-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e siffatta dichiarazione non sia stata revocata, conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell'entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)