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Sez. 3, Sentenza n. 46690 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/11/2023) Rv. 285342-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Causa di inammissibilità - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Conseguenze - Specifico mandato ad impugnare - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285342-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d'impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)