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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale – Mancato assolvimento dell’obbligo informativo di cui all’art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 – Svolgimento del colloquio di cui all’art. 5 - Sufficienza – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661454-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 non è superabile per effetto dello svolgimento del colloquio previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, prescrivendo quest'ultimo la sussistenza congiunta di entrambe le garanzie; né il mancato rispetto delle stesse può essere sostituito dalla presunzione di conoscenza o ovviato con una conoscenza acquisita "aliunde" all'interessato, pena la violazione del principio di effettivo e uniforme trattamento dello straniero nel territorio europeo posto alla base della normativa eurounitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)