Sez. 2, Ordinanza n. 8282 del 24/03/2021 (Rv. 661044 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Inosservanza delle garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 - Conseguenze - Mancata allegazione o dimostrazione da parte dell'interessato dell'inosservanza – Irrilevanza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 sono direttamente applicabili nel diritto interno e hanno carattere tassativo; ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, essendo, peraltro, irrilevante la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico pregiudizio al suo diritto di azione e difesa in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva verificato l'espletamento del colloquio personale, secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento citato, ma non anche l'avvenuta consegna al richiedente asilo dell'opuscolo informativo che ogni Stato membro ha l'onere di predisporre, secondo l'art. 4 del medesimo Regolamento).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Decreto Legge 13/04/2017 num. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)