Sez. 1, Sentenza n. 8260 del 30/07/1999 (Rv. 530877 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria - Termini di decadenza - Art. 4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988 - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di azione risarcitoria diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato, l'art. 4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988 prevede un termine decadenziale di due anni, la cui decorrenza varia a seconda che siano o meno previsti rimedi avverso l'atto processuale assunto a fonte del danno, nel primo caso dovendosi attendere, per il promovimento dell'azione risarcitoria, che il rimedio previsto venga esperito, o che non sia più esperibile, nel secondo essendo la decorrenza del termine condizionata alla conclusione del grado del procedimento nel cui ambito è stato emesso l'atto in questione, intendendosi il termine "grado" nel senso più lato possibile. Pertanto, nella ipotesi in cui sia stata disposta una perquisizione ai sensi degli artt. 250 e 251 cod. proc. pen., non prevedendo l'ordinamento, in relazione al carattere strumentale di tale misura, alcun rimedio nei confronti della stessa, né in favore dell'indagato, né del terzo titolare del locale sottoposto a perquisizione, deve applicarsi la seconda ipotesi della citata previsione normativa, con la conseguenza che, nel caso di perquisizione disposta dal pubblico ministero nello studio legale del difensore dell'indagato, in violazione dell'art. 103 cod. proc. civ., il termine decadenziale per la proposizione dell'azione risarcitoria di cui alla legge n. 117 del 1988 decorrere dalla data dell'archiviazione, da parte del g.i.p., del procedimento nel cui ambito la perquisizione era stata disposta.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)