Sez. 1, Sentenza n. 13003 del 23/12/1997 (Rv. 511157 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento - Art. 4 comma secondo legge n. 117 del 1988 - Azione risarcitoria - Previo esperimento delle impugnazioni e degli altri rimedi previsti - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati l'art. 4 comma secondo legge n. 117 del 1988 prevede espressamente che l'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e gli altri rimedi previsti, pertanto, nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito, l'azione risarcitoria deve ritenersi preclusa. (Nella specie, avverso l'ordine di esecuzione adottato dal pubblico ministero competente e avverso il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti dallo stesso P.M. adottato ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., non era stato esperito il rimedio del ricorso al giudice dell'esecuzione da individuare ai sensi dell'art. 665 comma quarto cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 663, Cod. Proc. Pen. art. 665, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)