Sez. 5, Sentenza n. 36080 del 27/03/2015 Ud. (dep. 07/09/2015) Rv. 264860 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Procedimento di rinvio - Compatibilità con il principio della ragionevole durata del processo - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma terzo, e 628, comma secondo, cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma terzo, e 628, comma secondo, cod. proc. pen., sollevata in relazione al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto tali norme, seguendo lo schema del "giudicato progressivo", perseguono l'obiettivo di delimitare sempre più l'oggetto del giudizio e non consentono una protrazione "ad libitum" del processo, garantendo, piuttosto, che gli strumenti di conoscenza utilizzati dal giudice nel rispetto delle regole procedurali avvicinino quanto più possibile la "verità processuale" alla "verità materiale", il cui accertamento rappresenta tendenzialmente il fine ultimo del processo penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)