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Sez. 2, Sentenza n. 41461 del 06/10/2004 Ud. (dep. 25/10/2004) Rv. 230578 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Sentenza di annullamento con rinvio - Limitazione della cognizione del giudice del merito alle questioni non decise dalla sentenza di annullamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230578-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento, in quanto il principio della tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione costituisce lo scopo stesso della attività giurisdizionale e si mostra pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 Cost. (Fattispecie nella quale la sentenza di annullamento con rinvio, previa diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, aveva demandato al giudice di merito la sola determinazione della pena. Il ricorrente, ritenendo che si fosse invece trattato di addebito di fatto diverso, con conseguente omissione della trasmissione degli atti al P.M., aveva lamentato il vincolo del giudice del rinvio al dictum della Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)