Sez. U, Sentenza n. 459 del 20/01/1994 (Rv. 485038 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Attività fallimentari - Amministrazione - In genere | Immobile acquisito alla massa fallimentare - Locazione stipulata dal curatore - Durata - Risoluzione per effetto della vendita forzata del bene - Pattuizione - Clausola relativa - Validità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Attività fallimentari - Amministrazione - In genere
La locazione di immobile acquisito alla massa fallimentare, stipulata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 105 della legge fallimentare) è un contratto la cui durata risulta "naturaliter" contenuta nei limiti della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene, con la conseguenza che - non essendo assimilabile al contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 2923 cod. civ. - non sopravvive alla vendita fallimentare e non è opponibile all'acquirente "in executivis". Pertanto la clausola con la quale il curatore ed il conduttore espressamente pattuiscano la risoluzione della locazione per effetto della vendita forzata del bene è pienamente valida, in quanto esplicita un limite di durata connaturato al contratto ed alle sue peculiari finalità, che lo sottraggono all'ambito di applicabilità del combinato disposto degli artt. 7 e 41 della legge 22 luglio 1978, n. 392, che colpiscono di nullità la clausola di risoluzione del contratto di locazione in caso di alienazione del bene locato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923, Cod. Proc. Civ. art. 560, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge 22/07/1978 num. 392 art. 7 CORTE COST., Legge 22/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)