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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018 (Rv. 647000 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | - Istanza di rimborso e restituzione Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Termine biennale ex art. 21, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Formazione del silenzio rifiuto - Termine prescrizionale decennale - Applicabilità - Effetto - Decorrenza.
Stato
decisa il 2018-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647000-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)