Sez. 5, Sentenza n. 16477 del 20/08/2004 (Rv. 576044 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Credito d'imposta - Rimborso o restituzione - Istanza - Art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972 - Applicabilità - Fondamento - Termine di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972 (ora art. 21, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992), prevedente un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)