Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 28/10/1969 (Rv. 343736 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - COLPA - ONERE DELLA PROVA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - COLPA - ONERE DELLA PROVA.*
La rovina e la grave alterazione di elementi strutturali essenziali dell'edificio, anche se non implica una responsabilita oggettiva dell'appaltatore, ovvero presunzione assoluta di colpa, pone tuttavia a suo carico la evidenza di una situazione di insufficienza o di mancata funzionalita dell'edificio, rispetto alla quale il costruttore soggiace alla responsabilita prevista dalla norma, se non prova con fatti specifici e positivi di avere usato nell'opera tutta la diligenza possibile. (V 1853-68 massima n 333806 2922-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)