Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 28/09/1973 (Rv. 365820 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DENUNCIA DI CEDIMENTO DEI BALCONI - AZIONE PER IL RIPRISTINO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI - QUALIFICAZIONE COME AZIONE PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - SUCCESSIVA DEFINIZIONE COME AZIONE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI - DECISIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DENUNCIA DI CEDIMENTO DEI BALCONI - AZIONE PER IL RIPRISTINO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI - QUALIFICAZIONE COME AZIONE PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - SUCCESSIVA DEFINIZIONE COME AZIONE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI - DECISIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
Qualora sia stata denunciata all'appaltatore, con richiamo all'articolo 1669 cod civ, una minaccia di pericolo alla stabilita e sicurezza dell'edificio da lui costruito, la quale derivi da cedimenti dei balconi, e successivamente convenuto in giudizio il costruttore medesimo per l'esecuzione di lavori di ripristino ed il risarcimento dei danni, rilevandosi l'incidenza dei cedimenti dei balconi sulla statica e sulla stabilita di questi ultimi, correttamente il giudice d'appello puo qualificare come Azione di responsabilita per gravi difetti di costruzione, prevista dall'articolo 1669, quella esperita dai proprietari attori e considerata invece dal giudice di primo grado come Azione di garanzia per difformita e vizi dell'opera ex articolo 1667 cod civ. (V 3550/69, mass nn 343736 e 343735; 1394/69, mass n 340144; 275/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)