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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24181 del 27/09/2019 (Rv. 655434 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Fase monitoria della domanda di equa riparazione – Art. 3, comma 3, l. n. 89 del 2001 – Requisiti di carattere formale – Esclusione – Specificazione del contenuto dell’onere probatorio a carico del ricorrente – Sussistenza - Mancato adempimento – Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655434-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di procedimento per l'equa riparazione, l'art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001 non introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma specifica il contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell'art. 640 c.p.c. richiamato dall'art. 3 cit., invitare la parte a rimediare all'insufficienza della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 640, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)