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Sez. 2 - , Sentenza n. 3335 del 12/02/2018 (Rv. 647797 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata irragionevole del processo amministrativo - Equa riparazione – Onere di allegazione e prova a carico del richiedente - Ambito e limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647797-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo amministrativo, l'oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della detta violazione, rispetto alla quale l'onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione degli elementi relativi alla sua posizione nel processo, quali le date di inizio e definizione di questo e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e non alla produzione degli atti posti in essere nel giudizio presupposto. Ne consegue che spetta al giudice adito verificare, avvalendosi dei propri poteri istruttori d'ufficio, l'avvenuta presentazione dell'istanza di discussione del ricorso davanti al TAR, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della l. n. 1034 del 6 dicembre 1971, entro il termine previsto per evitare la perenzione del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)