Sez. 2, Sentenza n. 11344 del 17/06/2004 (Rv. 573687 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Mandato disgiunto - Presunzione - Conseguenze - Validità della comunicazione del provvedimento giudiziale ad uno soltanto di essi - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI
È da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto, e pertanto non è nulla la comunicazione - o la notificazione - ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 1716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)