Sez. T, Ordinanza n. 7786 del 31/03/2026 (Rv. 678353-01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Morte del comodante - Obblighi degli eredi - Risoluzione automatica del rapporto - Esclusione - Fattispecie.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della ricorrenza del requisito della prevalenza, di cui all'art. 32, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986, necessario per la riconducibilità dei proventi al reddito agrario anziché a quello di impresa ordinaria, aveva escluso dal quantitativo di uve proprie del contribuente quelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato, ritenendolo erroneamente cessato con la morte del comodante).
Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1811, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)