Sez. 3, Sentenza n. 35700 del 22/06/2010 Ud. (dep. 05/10/2010) Rv. 248487 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE | Integrazione probatoria - Impossibilità di decidere allo stato degli atti - Costituzione di parte civile successiva - Intempestività.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE
È intempestiva la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio abbreviato dopo l'esercizio del potere d'integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo stato degli atti, in quanto il termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della dichiarazione di apertura della discussione. (Nella specie la Corte ha disatteso la tesi secondo cui la costituzione era ammissibile in base all'assunto che, esercitato dal giudice il potere discrezionale, l'udienza sarebbe regredita ad una fase antecedente alla discussione che sarebbe stata nuovamente esposta in seguito alle nuove determinazioni probatorie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)