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Sez. 2, Sentenza n. 12608 del 18/02/2015 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 262774 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE | Richiesta di costituzione successiva all'ordinanza che dispone il rito abbreviato, nel corso della fase della discussione - Intempestività.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262774-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE

È tardiva la costituzione di parte civile che intervenga nel corso dell'udienza preliminare dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti, la pronuncia della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l'inizio della discussione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)