Sez. 6, Sentenza n. 2399 del 23/06/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214921 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Istanza presentata a mezzo posta - Il termine decorre dall'arrivo al competente tribunale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In caso di istanza di riesame presentata a mezzo posta il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, cod. proc. Pen., decorre dal momento in cui l'istanza arriva al competente tribunale del riesame e non da quello della spedizione. (In motivazione la Corte ha ritenuto anche manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma quinto, 582 e 583 cod. proc. Pen., in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)