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Sez. 1, Sentenza n. 3531 del 11/05/1999 Cc. (dep. 21/06/1999) Rv. 213868 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Presentazione della richiesta di riesame davanti ad organo diverso dal tribunale del riesame - Decorrenza del termine dal giorno in cui la richiesta perviene al tribunale del riesame.
Stato
decisa il 1999-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213868-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art.309 comma 5, cod.proc.pen., decorre dal giorno in cui la richiesta di riesame è pervenuta alla cancelleria del tribunale anche quando la presentazione sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cpp, presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si trova il richiedente. In tale ipotesi, infatti, le conseguenze della scelta operata dall'interessato non possono ricadere sul sistema giudiziario con la perdita di efficacia della misura coercitiva, collegata dal legislatore esclusivamente alla inerzia del presidente del tribunale o della autorità procedente, ovvero a difetti dei sistemi organizzativi che ai due organi fanno capo, ma non certo ad opzioni processuali della parte che alla caducazione stessa ha interesse (vedi Corte cost., sent. n. 232 del 1998).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)