Sez. U, Sentenza n. 4464 del 25/02/2009 (Rv. 606666 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Disciplina della cancellazione del nominativo del debitore dal registro informatico dei protesti prevista dall'art. 4 della legge n. 77 del 1955 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 235 del 2000) - Natura della situazione giuridica fatta valere dal richiedente - Diritto soggettivo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenza in riferimento all'impugnazione del provvedimento negativo del responsabile dell'ufficio protesti della Camera di commercio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È qualificabile come diritto soggettivo pieno la posizione giuridica del debitore che, avendo provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati nel rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla disciplina prevista nell'art. 4 della legge n. 77 del 1955 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 235 del 2000), proponga istanza, in sede amministrativa, al responsabile dirigente dell'ufficio protesti della competente Camera di commercio per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti. Spetta pertanto al giudice ordinario la cognizione sulla opposizione avverso il provvedimento di diniego o l'omessa pronuncia da parte del responsabile amministrativo (come sancito dall'art. 4 della citata legge n. 77 del 1955 al comma quarto), senza che rilevi in senso ostativo il divieto per il giudice ordinario di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un'attività amministrativa, ricadendosi, nella specie, in una di quelle ipotesi eccezionali in cui al giudice ordinario è riconosciuta la legittimazione ad attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento amministrativo, attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione, riservata, di norma, al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/11/1995 num. 480, Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/09/1995 num. 381 art. 3 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)